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O. 06/06/2003 n. 3293
3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attivitā si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito, č stabilita dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalitā il capo del Dipartimento della protezione civile č inoltre autorizzato a stipulare fino a cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso, nonchč ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di quattro unitā, anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali. Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo della protezione civile. La presente ordinanza sarā pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 giugno 2003 Il Presidente: Berlusconi
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Universitā
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilitā, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamitā, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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